Condizioni generali di vendita della Waldhausen GmbH & Co. KG


§1 Campo di applicazione

(1) Le presenti Condizioni generali di vendita (“Condizioni”) contengono le uniche condizioni applicabili ai rapporti fra il cliente e Waldhausen GmbH & Co. KG, Von-Hünefeld-Straße 53, 50829 Colonia (Iscrizione nel Registro imprese c/o Amtsgericht di Colonia: HRA 589), derivanti da tutti i contratti stipulati fra le suddette parti nonché da tutte le forniture, prestazioni e offerte da parte di Waldhausen. Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante di tutti i contratti stipulati fra il cliente e Waldhausen in merito alla fornitura di beni o prestazione di servizi da parte di quest’ultima. Le presenti Condizioni valgono solo a condizione che il cliente sia un imprenditore ex art. 14 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico ovvero un patrimonio separato di diritto pubblico.

(2) È esclusa l’applicazione delle condizioni commerciali del cliente o di terzi, anche qualora la loro validità non venga espressamente negata da Waldhausen nei singoli casi. Anche l’eventuale riferimento da parte di Waldhausen a qualsivoglia comunicazione che contenga o menzioni condizioni commerciali del cliente o di terzi non equivale a un’accettazione delle medesime.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

(1) La presentazione dei prodotti Waldhausen sul sito www.waldhausen.com, nei cataloghi e nel materiale pubblicitario di Waldhausen non costituisce alcuna offerta vincolante da parte di Waldhausen. Ha invece carattere vincolante la proposta d’acquisto avanzata dal cliente con l’invio dell’ordine a Waldhausen.

(2) Il contratto si perfeziona fra le parti solo con un’espressa dichiarazione di accettazione da parte di Waldhausen, che può avvenire entro cinque giorni lavorativi per fax o posta elettronica, in altra forma scritta ovvero mediante spedizione della merce ordinata.

(3) Le informazioni di Waldhausen sull’oggetto della fornitura o prestazione (ad es. peso, dimensioni, tolleranze e dati tecnici) nonché le rappresentazioni degli stessi da parte di Waldhausen (ad es. immagini) hanno valore puramente indicativo, fatto salvo il caso in cui l’idoneità all’uso previsto contrattualmente presupponga una perfetta corrispondenza. Esse non costituiscono garanzie sulle caratteristiche bensì descrizioni o definizioni della fornitura o prestazione. Sono ammesse differenze tollerate secondo la prassi commerciale nonché differenze derivate dall’applicazione di disposizioni normative o da modifiche tecniche migliorative, a condizione che dette differenze non compromettano l’idoneità all’uso previsto contrattualmente.

(4) Waldhausen mantiene la proprietà e/o i diritti d’uso su tutte le proprie offerte e quotazioni sottoposte al cliente nonché su qualsiasi immagine, calcolo, dépliant, catalogo, modello o supporto di qualsiasi natura messo a disposizione del cliente. In assenza del consenso espresso di Waldhausen, al cliente è fatto divieto di consentire a terzi l’accesso a detto materiale, di divulgarlo, utilizzarlo direttamente o tramite terzi, permetterne l’utilizzo o riprodurlo. Qualora il cliente non necessiti più di tale materiale nel regolare esercizio della propria attività ovvero le trattative non conducano alla conclusione di un contratto, il cliente, su richiesta, è tenuto a restituire integralmente tale materiale a Waldhausen, distruggendo le eventuali copie prodotte.

§ 3 Prezzi e pagamenti

(1) I prezzi sono riferiti alla merce e alle prestazioni oggetto della fornitura come da conferma d’ordine. Si intendono espressi in euro, franco fabbrica, e non comprendono spese d’imballaggio, imposta sul valore aggiunto, dazi doganali e tasse dovuti in caso di esportazione, nonché qualsiasi altro onere tributario.

(2) Fatto salvo un diverso accordo espresso, gli importi sono esigibili a 10 giorni dal ricevimento della fattura.

(3) In caso di mora, si applicano interessi di mora pari al tasso base corrente annuo, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali. Waldhausen si riserva inoltre la facoltà di addebitare in via forfettario la somma di 40 €, nonché di esigere interessi superiori e/o il risarcimento del maggior danno. Qualora il danno sia costituito dalle spese legali sostenute, l'addebito forfettario di cui alla frase 2 risulta ricompreso nel risarcimento danni dovuto. Nei confronti degli imprenditori commerciali, resta altresì fermo il diritto di Waldhausen agli interessi commerciali a decorrere dalla scadenza, ex art. 353 HGB (Handelsgesetzbuch, codice commerciale tedesco).

(4) Qualora dopo la stipulazione del contratto, Waldhausen giunga a conoscenza di circostanze atte a ridurre in modo essenziale la solvibilità del cliente e mettere a rischio il pagamento da parte del medesimo degli importi dovuti in virtù del rapporto contrattuale in essere, Waldhausen si riserva il diritto di eseguire le forniture o prestazioni ancora in sospeso solo previo pagamento anticipato o rilascio di garanzia.

§ 4 Consegne e date di consegna

(1) Le consegne da parte di Waldhausen si intendono franco fabbrica. Tuttavia su richiesta e a spese del cliente, Waldhausen provvede a spedire la merce a un altro luogo di destinazione. Salvo quanto diversamente concordato, Waldhausen si riserva la facoltà di stabilire autonomamente le modalità di spedizione (in particolare trasportatore, percorso e imballaggio).

(2) La data di consegna viene concordata di volta in volta ovvero indicata da Waldhausen al momento dell’accettazione dell’ordine. Nel momento in cui viene concordata una spedizione, date e termini di consegna si riferiscono al momento dell’affidamento della merce allo spedizioniere, corriere o altro soggetto incaricato del trasporto.

(3) L’adempimento dell’obbligo di fornitura da parte di Waldhausen presuppone la puntuale e regolare esecuzione delle obbligazioni da parte del cliente, ferma restando la facoltà di contestare l’inadempimento contrattuale.

(4) Qualora la merce ordinata non sia disponibile poiché Waldhausen, a sua volta, non viene approvvigionata dal suo fornitore per cause non imputabili alla medesima, Waldhausen può recedere dal contratto. In tal caso è tenuta a informarne senza indugio il cliente, restituendogli tempestivamente l'eventuale prestazione già eseguita.

(5) In caso di ritardo nella fornitura o impossibilità della prestazione, al cliente spetta il diritto al risarcimento del danno ovvero al rimborso di eventuali costi in conformità all'art. 7.

§ 5 Luogo dell’esecuzione, spedizione, imballaggio, passaggio dei rischi, accettazione

(1) Salvo quanto diversamente concordato, luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale è Colonia.

(2) La scelta della modalità di spedizione e dell’imballaggio è lasciata alla discrezione di Waldhausen, in considerazione dei suoi obblighi.

(3) Il passaggio dei rischi al cliente ha luogo al più tardi in concomitanza con l’affidamento dell’oggetto della fornitura allo spedizioniere, al corriere o ad altro soggetto incaricato del trasporto. Quanto detto vale anche in caso di consegne parziali ovvero qualora Waldhausen si sia fatta carico di ulteriori prestazioni (ad es. la spedizione).

(4) In caso di mora del cliente, questi deve sostenere le spese di deposito.

(5) Solo su espressa richiesta del cliente e a sue spese, Waldhausen predisporrà un’assicurazione contro il furto e i danni dovuti a rottura, trasporto, incendi o acqua ovvero contro altri rischi assicurabili.

§ 6 Garanzia per vizi

(1) Salvo quanto diversamente stabilito nel prosieguo, in merito ai diritti spettanti al cliente in caso di vizi della cosa e vizi giuridici (fra cui forniture errate o incomplete) si applicano le disposizioni di legge vigenti, ferme restando in ogni caso le norme speciali applicabili in caso di consegna finale a un consumatore (artt. 478, 445a, 327 e BGB).

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem unsere über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht.(2) La responsabilità per vizi di Waldhausen si fonda in primo luogo sugli accordi conclusi in ordine alla qualità della merce, in mancanza dei quali, l’eventuale esistenza di vizi è valutata in base alle norme di legge.

(3) In presenza di un contratto fra imprenditori commerciali, i diritti in caso di vizi e i diritti di rivalsa spettanti al cliente presuppongono che questi abbia adempiuto ai propri obblighi di legge, esaminando la cosa e denunziando eventuali vizi in conformità all'art. 377 HGB. Qualora all’atto dell’esame della cosa o in un momento successivo si riscontri un vizio, il cliente è tenuto a segnalarlo tempestivamente per iscritto a Waldhausen; il termine utile per la denuncia del vizio si intende debitamente rispettato con l’invio puntuale della relativa segnalazione. Fermo restando il suddetto obbligo di esame e reclamo, il cliente è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto qualsiasi vizio palese (fra cui una fornitura errata o incompleta) e anche in tal caso ai fini dell’osservanza dei termini per la denuncia del vizio, è sufficiente l’invio puntuale della medesima. Qualora il cliente ometta di procedere al regolare esame e/o all'eventuale denuncia dei vizi, Waldhausen sarà sollevata dalla responsabilità per i vizi non regolarmente segnalati.

(4) Qualora la cosa fornita presenti dei vizi, Waldhausen avrà il diritto di scegliere se provvedere al ripristino della conformità della cosa mediante eliminazione del vizio (riparazione) ovvero fornitura di merce immune da vizi (sostituzione).

(5) Waldhausen potrà subordinare il ripristino della conformità della cosa al pagamento del prezzo di acquisto da parte del cliente. Questi avrà tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionata al vizio.

(6) Il cliente è tenuto a concedere a Waldhausen il tempo necessario e l’opportunità per procedere al ripristino della conformità dovuto, in particolare a consegnare la merce contestata ai fini di una verifica. In caso di sostituzione, il cliente è tenuto a restituire la cosa difettosa ai sensi di legge

(7) Le spese occorrenti ai fini dell’esame e del ripristino della conformità, in particolare spese di trasporto, per pedaggi, manodopera e materiali, saranno sostenute da Waldhausen a condizione che il vizio sussista effettivamente. Tuttavia qualora la richiesta di eliminazione del vizio risulti infondata, Waldhausen si riserva di pretendere dal cliente il rimborso dei costi.

(8) I diritti del cliente al risarcimento e/o rimborso delle spese inutilmente sostenute sussistono esclusivamente nella misura prevista dall’art. 7, con esclusione di qualsiasi altro caso.

§ 7 Altri casi di responsabilità

Indipendentemente dal fondamento giuridico, in caso di richieste di risarcimento danni o rimborso spese Waldhausen risponde nella misura determinata dai seguenti paragrafi dal n. 1 al n. 5.

(1) Salvo quanto diversamente specificato nelle presenti Condizioni, comprese le clausole di cui al presente art. 7, in caso di inadempimento di obblighi contrattuali o extra-contrattuali, Waldhausen risponde secondo i termini di legge.

(2) Waldhausen si impegna al risarcimento dei danni in caso di dolo o colpa grave. Laddove sussiste colpa lieve, Waldhausen risponde solo:
a) in caso di morte e per danni fisici o alla salute
b) per danni derivanti dall’inadempimento di un obbligo contrattuale essenziale (obbligazione il cui adempimento consente la regolare esecuzione del contratto e nel cui adempimento di norma il cliente confida, anche legittimamente); in tal caso la responsabilità di Waldhausen è limitata tuttavia al risarcimento del danno tipico e prevedibile.

(3) Le limitazioni della responsabilità previste nel par. 2 non si applicano qualora Waldhausen abbia intenzionalmente occultato i vizi o si sia fatta carico di una garanzia convenzionale sulla qualità della cosa ovvero sia chiamata a rispondere ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).

(4) Quanto disposto dal presente art. 7 si applica per analogia per il rimborso di eventuali spese.

(5) In caso di esclusione o limitazione della responsabilità per danni in capo a Waldhausen, lo stesso principio si applica per la responsabilità personale per danni del rappresentante di Waldhausen o dei suoi ausiliari.

§ 8 Prescrizione

(1) Il termine di prescrizione dei diritti in caso di vizi della cosa e/o vizi giuridici è pari a un anno dalla consegna. Qualora sia stato concordato un collaudo, tale termine di prescrizione decorre dal collaudo.

(2) Restano valide, a prescindere dal par. 1., le norme legislative speciali applicabili ai diritti di terzi alla restituzione della cosa (art. 438, par. 1, punto 1 BGB), in caso di dolo del venditore e per diritti derivanti da un’azione di rivalsa sul fornitore qualora la consegna finale sia destinata a un consumatore (art. 478; 445a, b; 327u BGB).

(3) I suddetti termini di prescrizione valgono anche per il diritto al risarcimento del danno contrattuale ed extra-contrattuale vantato dal cliente per vizi della cosa, salvo che l’applicazione delle norme sulla prescrizione ordinaria comporti nel caso specifico un termine più breve, fermi restando in ogni caso i termini previsti dalla legge tedesca sulla responsabilità da prodotto. In caso di dolo, colpa grave nonché in caso di pretese per morte, danni fisici o alla salute, si applicano sempre i termini di prescrizione previsti per legge.

§ 9 Riserva di proprietà

(1) Waldhausen mantiene la proprietà della cosa fino alla riscossione di tutti i pagamenti dovuti in base al contratto di fornitura. In caso di inadempienza da parte del cliente, in particolare in caso di mora nei pagamenti, Waldhausen ha il diritto di ottenere la restituzione della cosa, che comporta il recesso dal contratto da parte di Waldhausen. Waldhausen, dopo la restituzione della cosa. può procedere al suo realizzo e i proventi così ottenuti, al netto dei costi di realizzo in misura congrua, saranno destinati alla copertura dei debiti del cliente nei confronti di Waldhausen.

(2) In caso di pegno o altra azione da parte di terzi, il cliente è tenuto a informarne tempestivamente Waldhausen per iscritto.

(3) Il cliente, nell’esercizio ordinario della sua attività, ha il diritto di rivendere la cosa pertanto s’impegna sin d’ora a cedere a Waldhausen tutti i propri crediti in misura pari all’importo totale della fattura (IVA compresa) oggetto del credito di Waldhausen, crediti che il cliente ha maturato nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi a seguito della rivendita della cosa, a prescindere dal fatto che la cosa sia stata eventualmente rivenduta dopo una trasformazione. Anche dopo la cessione dei crediti, il cliente mantiene la facoltà di riscuoterli, fermo restando il diritto di Waldhausen di procedere autonomamente alla riscossione. Waldhausen si impegna tuttavia a non incassare i crediti qualora il cliente adempia ai suoi obblighi di pagamento con i proventi incassati, non sia moroso, non sia stata depositata alcuna istanza di apertura di procedure concorsuali a suo carico ovvero siano stati sospesi i pagamenti. In caso contrario, Waldhausen può pretendere che il cliente le comunichi tutti i crediti ceduti e i debitori interessati, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni la relativa documentazione e informi i debitori (terzi) della cessione.

§ 10 Clausole finali

(1) Qualora il cliente sia un imprenditore commerciale ai sensi della definizione del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico e non abbia definito un proprio foro generale competente sul territorio tedesco ovvero, dopo la conclusione del contratto, abbia trasferito la sua sede all’estero, il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal rapporto commerciale fra Waldhausen e il cliente è quello di Colonia, fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge imperative in materia di foro competente esclusivo.

(2) I rapporti fra Waldhausen e il cliente sono disciplinati esclusivamente dal diritto delle Repubblica Federale di Germania. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CISG).

Versione: gennaio 2022

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